Testate online: addio alla registrazione in tribunale per i giornali telematici

di | 23 Settembre 2012

Da anni si discuteva sulla registrazione dei giornali online presso le cancellerie dei tribunali competenti nell’area dove avviene fisicamente la pubblicazione, come previsto dall’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 5 – (Registrazione) – Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale;

4) copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.

Finalmente è arrivata una ventata di chiarezza e di semplificazione:

Art. 3-bis – LEGGE 16 luglio 2012 , n. 103 (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni).

– 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati».

La registrazione, dunque, rimane obbligatoria solo se la testata riceve contributi o agevolazioni pubbliche oppure se ha grossi introiti pubblicitari.

Pur non essendo obbligatoria la registrazione per periodici web di piccole dimensioni, la nuova legge sembra non intaccare la necessità per i giornali telematici di un direttore responsabile, che come previsto dalla Legge n. 69/1963, e successive modificazioni, deve essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti nell’elenco dei professionisti o dei pubblicisti.

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